LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 592/05, depositato il 26 aprile 2005, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. IRPEF 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, contro Agenzia Entrate - Ufficio Parma, proposto dal ricorrente Azzoni Mario, via Zaccarini, 3 - 43100 Parma, difeso da Zambello Giuseppe, s.da Zarotto, 86/A - 43100 Parma. F a t t o Con il ricorso in oggetto Azzoni Mario, socio al 30% della societa' «G & G.R. di Azioni Mario e C.» S.n.c., come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'imposta IRPEF versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi. La difesa ricorrente eccepisce, con articolata argomentazione difensiva di cui all'atto introduttivo, che le maggiori imposte IRPEF versate e di cui ha chiesto il rimborso, sono la conseguenza dell'impossibilita' di dedurre fiscalmente l'IRAP dal reddito imponibile ai fini IRPEF. In altri termini, poiche' l'IRAP si applica sul valore aggiunto determinato dalla differenza tra costi e ricavi, oltre ad una serie di costi indeducibii, la difesa ricorrente ritiene che si configuri una lesione dell'art. 53 Cost. atteso che si puo' avere un versamento d'imposta IRPEF su un reddito inesistente e poiche' l'IRAP non puo' essere detratta dalla base imponibile ai fini IRPEF quest'ultima imposta finisce per essere corrisposta anche sull'IRAP determinando il pagamento di un imposta su di un'altra imposta. La ricorrente chiede pertanto che, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'IRAP in relazione all'art. 53 Cost., questo Collegio voglia trasmettere gli atti alla Corte costituzionale. Con atto in data 16 maggio 2005, si e' ritualmente costituito in giudizio l'ufficio resistente eccependo, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilita', dell'istanza di rimborso IRPEF per cui e' processo per intervenuta decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, relativamente al rimborso dei versamenti effettuati antecedentemente il quarantottesimo mese dalla notifica dell'istanza stessa. D i r i t t o Questo Collegio ritiene che la questione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa ricorrente per contrasto del secondo comma dell'art. 1 del d.lgs. n. 446/1997 istitutivo dell'IRAP, che prevede l'indeducibilita' dell'imposta dalla base imponibile ai fini IRPEF, con l'art. 53 Cost. sia rilevante e non manifestamente infondata. Quanto alla rilevanza, la stessa era stata esclusa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156/2001, in quanto la materia del contendere del caso sottoposto all'esame della Corte aveva ad oggetto l'istanza di rimborso di un acconto IRAP. La fattispecie per cui e' l'odierno processo, viceversa, verte su di un'istanza di rimborso dell'IRPEF e pertanto non si puo' negare la rilevanza, ai fini decisori, della questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente. Quanto alla sommaria delibazione di fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, questo Collegio ritiene che l'eccezione non sia manifestamente infondata. Infatti, l'indeducibilita' dell'IRAP dalla base imponibile ai fini IRPEF del socio, confligge, con tutta evidenza, con il principio di capacita' contributiva espresso dall'art. 53 Cost. atteso che l'IRPEF finisce per gravare, non gia' su di un reddito netto e realmente indicativo della capacita' contributiva, bensi' su di un reddito lordo e fittiziamente attribuito al contribuente, per effetto della mancata deduzione dell'IRAP gia' versata. Cio' che peraltro, venendo a determinare una duplicazione d'imposta, atteso che l'imposta IRPEF viene ad essere pagata anche sull'imposta IRAP, confligge anche con il principio di ragionevolezza.